(Legge n. 40, 19 febbraio 2004)
1. Per le finalità indicate dal comma 3, prima del ricorso ed in ogni fase di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita il medico informa in maniera dettagliata i soggetti di cui all'articolo 5 sui metodi, sui problemi bioetici e sui possibili effetti collaterali sanitari e psicologici conseguenti all'applicazione delle tecniche stesse, sulle probabilità di successo e sui rischi dalle stesse derivanti, nonchè sulle relative conseguenze giuridiche per la donna, per l'uomo e per il nascituro. Alla coppia deve essere prospettata la possibilità di ricorrere a procedure di adozione o di affidamento ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, come alternativa alla procreazione medicalmente assistita. Le informazioni di cui al presente comma e quelle concernenti il grado di invasività delle tecniche nei confronti della donna e dell'uomo devono essere fornite per ciascuna delle tecniche applicate e in modo tale da garantire il formarsi di una volontà consapevole e consapevolmente espressa.
2. Alla coppia devono essere prospettati con chiarezza i costi economici dell'intera procedura qualora si tratti di strutture private autorizzate.
3. La volontà di entrambi i soggetti di accedere alle tecniche di
procreazione medicalmente assistita è espressa per iscritto
congiuntamente al medico responsabile della struttura, secondo
modalità definite con decreto dei Ministri della giustizia e della
salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge. Tra la manifestazione della volontà e
l'applicazione della tecnica deve intercorrere un termine non
inferiore a sette giorni. La volontà può essere revocata da
ciascuno dei soggetti indicati dal presente comma fino al momento
della fecondazione dell'ovulo.
(vedi ordinanza
del tribunale di Firenze 382/2008 ,
ordinanza
tribunale di Milano 235/09, ordinanza
tribunale di Milano 236/09,
ordinanza della
Corte costituzionale 97/10,
ordinanza del
tribunale di Firenze del 07.12.12,
sentenza della
Corte Costituzionale 22 marzo - 13 aprile 2016,
ordinanza del
tribunale di Roma del 05.06.22,
sentenza della
Corte Costituzionale 24 maggio - 24 luglio 2023 - ndr)
4. Fatti salvi i requisiti previsti dalla presente legge, il medico responsabile della struttura può decidere di non procedere alla procreazione medicalmente assistita, esclusivamente per motivi di ordine medico-sanitario. In tale caso deve fornire alla coppia motivazione scritta di tale decisione.
5. Ai richiedenti, al momento di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, devono essere esplicitate con chiarezza e mediante sottoscrizione le conseguenze giuridiche di cui all'articolo 8 e all'articolo 9 della presente legge.