Legge 40/04 - articolo 8: Stato giuridico del nato

Articolo 8 - Stato giuridico del nato

(Legge n. 40, 19 febbraio 2004)

1. I nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli legittimi o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi dell'articolo 6.


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