Legge 40/04 - articolo 5: Requisiti soggettivi

Articolo 5 - Requisiti soggettivi

(vedi ordinanza del tribunale di Pordenone del 02.07.2018, ordinanza del tribunale di Bolzano del 03.01.2019, sentenza della Corte Costituzionale 18 giugno / 23 ottobre 2019, ordinanza del tribunale di Como del 13.09.24, ordinanza del tribunale di Firenze del 04.09.24 - ndr)

(Legge n. 40, 19 febbraio 2004)

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi.


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