(Legge n. 40, 19 febbraio 2004)
1. Qualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente
assistita di tipo eterologo in violazione del divieto di cui
all'articolo 4, comma 3, il coniuge o il convivente il cui consenso
è ricavabile da atti concludenti non può esercitare l'azione di
disconoscimento della paternità nei casi previsti dall'articolo 235,
primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, nè l'impugnazione di
cui all'articolo 263 dello stesso codice.
(vedi
ricorso per
questione di illegittimità costituzionale del 02.02.11,
ordinanza della
Corte costituzionale del 22.05-07.06.12,
ordinanza del
Tribunale di Milano del 08.04.13,
sentenza della
Corte costituzionale del 09.04-10.06.14 - ndr)
2. La madre del nato a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita non può dichiarare la volontà di non essere nominata, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
3. In caso di applicazione di tecniche di tipo eterologo in
violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3, il donatore di
gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il
nato e non può far valere nei suoi confronti alcun diritto nè
essere titolare di obblighi.
(vedi
ricorso per
questione di illegittimità costituzionale del 02.02.11,
ordinanza della
Corte costituzionale del 22.05-07.06.12,
ordinanza del
Tribunale di Milano del 08.04.13,
sentenza della
Corte costituzionale del 09.04-10.06.14 - ndr)