2. I medici che avevano acquisito la possibilità del raggiungimento della quota individuale di 1.800 scelte ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1981 rientrano nel massimale di 1.500 scelte gradualmente mediante la sospensione dell’attribuzione di nuove scelte.
3. Eventuali deroghe al massimale individuale possono essere autorizzate dalla Regione, su proposta dell'Azienda e sentito il Comitato aziendale di cui all’art. 11, in relazione a particolari situazioni locali, ai sensi del punto 5, comma 3, dell'art. 48 della Legge n. 833/78, e per un tempo determinato, non superiore comunque a mesi sei.
4. Nei confronti del medico che, oltre ad essere inserito negli elenchi, svolga altre attività orarie compatibili con tale iscrizione, il massimale di scelta è ridotto in misura proporzionale al numero delle ore settimanali che il medesimo dedica alle suddette altre attività, tenuto conto del disposto dell’articolo 44 del presente Accordo in materia di libera professione strutturata. Per quanto riguarda i medici della continuità assistenziale, della medicina dei servizi e dell’emergenza sanitaria territoriale si applicano le limitazioni previste dai rispettivi Capi.
5. Ai soli fini del calcolo del massimale individuale per i medici soggetti a limitazioni per attività a rapporto orario compatibili con quelle di cui al presente Accordo e per attività di libera professione strutturata si ritiene convenzionalmente che il massimale corrisponda ad un impegno settimanale equivalente a 1.500 scelte per 40 ore settimanali.
6. I medici possono autolimitare il proprio massimale, che non può essere inferiore a 1.000 scelte, fatte salve autolimitazioni inferiori già esistenti alla data di pubblicazione del presente Accordo e fino a che le singole posizioni soggettive restino immutate. Il massimale derivante da autolimitazione non è modificabile prima di 3 anni dalla data di decorrenza della autolimitazione.
7. Ai medici che fruiscono della norma di cui all'art. 1, comma 16, del D.L. n. 324/93, convertito nella legge n. 423/93, è consentita la reiscrizione negli elenchi dei medici convenzionati per l’assistenza primaria nell’ambito territoriale di provenienza (ambito nel quale essi erano convenzionati al momento dell’esercizio dell’opzione di cui all’art. 4, comma 7 della legge n. 412/91), alle condizioni e nei limiti previsti dalla organizzazione sanitaria, così come disposto dal precedente articolo 19.
8. Ai medici di cui all’art. 6, comma 1, del D.L. 14.6.93 n. 187,
convertito con modifiche nella legge 12.8.93, n. 296 che accettano l’incarico
di cui al precedente art. 20, è consentito acquisire
scelte fino alla concorrenza di un massimale di 500 scelte.
(cancellato dal DPR
130/02 - ndr)
9. Ai medici di cui al comma 8, che alla data di pubblicazione del presente
Accordo detenevano un numero di scelte superiore a 500 è fatto divieto di
acquisire ulteriori scelte. Per tali medici l’Azienda dispone il rientro nei
limiti del massimale di cui al comma 8 mediante la sospensione
dell’attribuzione di nuove scelte.
(cancellato dal DPR
130/02 - ndr)
11. Lo svolgimento di altre attività, anche libero-professionali,
compatibili con l'iscrizione negli elenchi, non deve comportare pregiudizio al
corretto e puntuale assolvimento degli obblighi del medico, a livello
ambulatoriale e domiciliare, nei confronti degli assistiti che lo hanno
prescelto.
(modificato dal DPR
130/02 - ndr)