1. Entro la fine dei mesi di aprile e di ottobre di ogni anno ciascuna Regione pubblica sul Bollettino Ufficiale l'elenco degli ambiti territoriali carenti di medici convenzionati per l'assistenza primaria individuati rispettivamente alla data del 1° marzo e del 1° settembre dell’anno in corso nell'ambito delle singole Aziende, sulla base dei criteri di cui al precedente articolo 19.
2. In sede di pubblicazione degli ambiti territoriali carenti, fermo restando l'ambito di iscrizione del medico, l'Azienda può indicare la zona in cui deve essere comunque assicurata l’assistenza ambulatoriale.
3. La indicazione di cui al precedente comma 2 costituisce vincolo alla apertura di uno studio di assistenza primaria nella zona indicata, vincolo che si protrae per un periodo di anni 3 dall’iscrizione nell'elenco, trascorso il quale, a richiesta del medico interessato, l’Azienda, nel pubblicare gli ambiti territoriali carenti, indica la zona stessa agli effetti della apertura dello studio medico a carico del neo inserito.
4. Possono concorrere al conferimento degli incarichi negli ambiti territoriali carenti resi pubblici secondo quanto stabilito dal comma 1:
i medici inclusi nella graduatoria regionale valida per l'anno in corso.
5. Gli aspiranti, entro 15 giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1, presentano alla Regione, o al soggetto da questa individuato, apposita domanda di assegnazione di incarico per uno o più degli ambiti territoriali carenti pubblicati, in conformità allo schema di cui agli Allegati Q o Q/3.
6. In allegato alla domanda gli aspiranti devono inoltrare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante se alla data di presentazione della domanda abbiano in atto rapporti di lavoro dipendente, anche a titolo precario, trattamenti di pensione e se si trovino in posizione di incompatibilità, secondo lo schema allegato sub lettera "L".
7. Al fine del conferimento degli incarichi negli ambiti territoriali carenti i medici di cui alla lettera b) del precedente comma 4 sono graduati nell'ordine risultante dai seguenti criteri:
8. Le graduatorie per l’assegnazione degli ambiti territoriali carenti vengono formulate sulla base dell’anzianità e dei punteggi relativi ed apponendo a fianco al nominativo di ciascun medico concorrente lo o gli ambiti territoriali per i quali egli abbia inoltrato domanda di assegnazione.
9. La Regione provvede alla convocazione, mediante raccomandata AR o telegramma, dei medici aventi titolo, secondo la graduatoria, al conferimento degli incarichi dichiarati carenti e pubblicati, presso la sede indicata dall’Assessorato regionale alla sanità, in maniera programmata e per una data non antecedente i 15 giorni dalla data di invio della convocazione.
10. La mancata presentazione costituisce rinuncia all’incarico.
11. Il medico oggettivamente impossibilitato a presentarsi può dichiarare la propria accettazione mediante telegramma, indicando nello stesso l’ordine di priorità per l’accettazione tra gli ambiti territoriali dichiarati carenti per i quali egli ha concorso. In tal caso gli sarà attribuito il primo incarico disponibile tra gli incarichi vacanti che egli avrà indicato.
12. La Regione, o il soggetto da questa individuato, interpella prioritariamente i medici di cui alla lettera a) del comma 4 in base alla anzianità di iscrizione negli elenchi dei medici convenzionati per l’assistenza primaria; laddove risulti necessario, interpella successivamente i medici di cui alla lettera b), dello stesso comma 4 in base all'ordine risultante dall'applicazione dei criteri di cui al comma 7 e sulla base del disposto di cui al comma 6 e 7 dell’articolo 3 del presente Accordo.
13. L’anzianità di iscrizione negli elenchi a valere per l’assegnazione degli ambiti territoriali carenti ai sensi del comma 4, lettera a), è determinata sommando:
14. La Regione che attribuisce l’incarico ai sensi del comma 4, lettera a) ad un medico proveniente da altra Regione comunica alla regione di provenienza l’avvenuto conferimento dell’incarico ai fini di quanto previsto dal successivo comma 17.
15. La Regione, sentito il Comitato regionale di cui all'art. 12 e nel rispetto dei precedenti commi, può adottare procedure tese allo snellimento burocratico e all'abbreviazione dei tempi necessari al conferimento degli incarichi.
16. E' cancellato dalla graduatoria regionale, ai soli fini del conferimento degli incarichi di assistenza primaria, il medico che abbia accettato l'incarico ai sensi dell'art. 21, comma 1.
17. Il medico che, avendo concorso all'assegnazione di un ambito territoriale carente avvalendosi della facoltà di cui al comma 4 lettera a), accetta l'incarico ai sensi dell'art. 21, comma 1, decade dall'incarico detenuto nell'ambito territoriale di provenienza e viene cancellato dal relativo elenco.
18. La Regione può individuare e assegnare ad altri soggetti l’espletamento dei compiti previsti dal presente articolo.