Abruzzo - Legge 32/07 - articolo 4: Autorizzazione all'esercizio

Articolo 4 - Autorizzazione all'esercizio

(Regione Abruzzo - legge n° 32, 31 luglio 2007)

(modificato dall'articolo 4 della legge regionale 12/2016 - ndr)

1. I soggetti, già autorizzati ai sensi dell'art. 3, per l'avvio delle attività richiedono al Comune territorialmente competente l'autorizzazione all'esercizio delle specifiche attività descritte dal comma 1 dell'art. 2. Il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, che ha durata quinquennale, è subordinato al rispetto dei requisiti minimi strutturali, teenologici, organizzativi e di dotazione di personale definiti in apposito Manuale di Autorizzazione e verificati dal Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente. Le direttive-guida per la redazione del manuale di autorizzazione sono approvate dal Consiglio regionale entro il termine di sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

2. Entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, con deliberazione di Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente in materia, sono stabilite la procedura di autorizzazione, i termini, il modello di richiesta di autorizzazione all'esercizio indicante le documentazioni da allegare, le necessarie autocertificazioni ed il manuale di autorizzazione integrativo rispetto alla legge regionale 29 luglio 1998, n. 62 - Recepimento atto di indirizzo e coordinamento contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997.

3. Il Comune rilascia al rappresentante legale del richiedente il certificato di autorizzazione all'esercizio che indica:

a) i dati anagrafici del soggetto se il richiedente è una persona fisica;

b) la sede e denominazione sociale se il richiedente è un ente di diritto pubblico;

c) la sede e ragione sociale se il richiedente è una società;

d) la tipologia delle attività sanitarie e socio-sanitarie autorizzate;

e) le eventuali prescrizioni condizionanti l'autorizzazione;

f) i dati anagrafici e titoli del direttore sanitario la cui eventuale decadenza va segnalata al Comune congiuntamente all'indicazione del nuovo direttore.

Copia di tale certificato va inoltrata dal Comune alla direzione Sanità regionale.

4. Per quanto attiene i requisiti di designazione del personale medico di Casa di Cura con funzioni igienico-organizzative si rinvia a quanto previsto nell'art. 32, commi da 1 a 6 e comma 8, della legge regionale 14 settembre 1989, n. 85: Norme sulla disciplina delle case di cura private e successive modifiche ed integrazioni. E' comunque vietato svolgere le funzioni di direttore sanitario responsabile di più di una Casa di Cura Privata. E' altresì vietato cumulare in un solo professionista le competenze ed il titolo di direttore sanitario responsabile di presidi e centri ambulatoriali extra-ospedalieri appartenenti ad Enti di diritto privato ovvero a persone fisiche diverse.

5. In caso di decesso del titolare di autorizzazione è consentito agli eredi di continuare l'esercizio della stessa attività sanitaria o socio-sanitaria autorizzata per un periodo di tempo massimo di un anno. Entro lo stesso periodo, sulla base della verifica dei soli requisiti soggettivi e previa autocertificazione sul permanere del possesso dei requisiti oggettivi, deve essere ottenuto il rilascio della nuova autorizzazione, pena la decadenza.

6. Altre cause di decadenza di autorizzazione sono:

a) la rinuncia all'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie;

b) la cancellazione della persona giuridica autorizzata;

c) il mancato avviamento dell'esercizio entro centoottanta giorni dalla data di rilascio del titolo autorizzativo. Tale termine di decadenza non si applica in caso di presentazione dell'istanza di acereditamento delle attività autorizzate per tutta la durata della relativa istruttoria.


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