Abruzzo - Legge 12/16 - articolo 4: Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale n. 32/2007

  Articolo 4 - Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale n. 32/2007

(Regione Abruzzo - legge regionale n. 12, 2 maggio 2016)

1. L'art. 4 della legge regionale n. 32/2007 č sostituito dal seguente:

«Art. 4 (Autorizzazione all'esercizio). - 1. Le strutture autorizzate ai sensi dell'art. 3 per procedere all'avvio delle attivitą presentano al comune territorialmente competente domanda di autorizzazione all'esercizio. Il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio č subordinato alla verifica del possesso dei requisiti minimi strutturali, tecnologici, organizzativi e di dotazione del personale definiti dal vigente manuale di autorizzazione, verificati dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente. La domanda indica la tipologia delle attivitą sanitarie di cui č richiesto l'esercizio. Entro quindici giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione, il comune ne trasmette copia al Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente.

2. Il comune adotta il provvedimento di autorizzazione all'esercizio entro e non oltre dieci giorni dalla ricezione del parere, se positivo, di cui al comma 1, e ne trasmette copia al Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente e alla regione, che cura l'aggiornamento dell'elenco delle strutture autorizzate anche nell'ambito degli adempimenti di cui all'art. 6, comma 6, della presente legge.

3. Il provvedimento di autorizzazione all'esercizio indica:

a) i dati anagrafici del soggetto se il richiedente č una persona fisica;

b) la sede e la denominazione sociale se il richiedente č un ente di diritto pubblico;

c) la sede e la ragione sociale se il richiedente č una societą;

d) la tipologia delle attivitą sanitarie o socio-sanitarie autorizzate di cui all'art. 2 della presente legge, con specifica indicazione delle discipline specialistiche nel caso di ambulatori o poliambulatori di specialistica medica e/o chirurgica e presidi di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e diurno per acuti e postacuti;

e) la capacitą ricettiva autorizzata, espressa in termini di numero di posti letto per le strutture di ricovero o di tipo residenziale o semiresidenziale, distinta per discipline specialistiche;

f) le eventuali prescrizioni condizionanti l'applicazione, anche con riguardo alle esigenze in materia urbanistica ed edilizia;

g) i dati anagrafici ed i titoli del direttore sanitario di cui all'art. 5-bis.

4. La struttura comunica tempestivamente al comune e al Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competenti ed alla regione:

a) la sostituzione, temporanea o definitiva, del direttore sanitario di cui all'art. 5-bis;

b) la cessazione dell'attivitą;

c) la sospensione dell'attivitą per un periodo superiore a sessanta giorni.».


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