Abruzzo - Legge 32/07 - articolo 2: Tipologia di strutture soggette ad autorizzazione

Articolo 2 - Tipologia di strutture soggette ad autorizzazione

(Regione Abruzzo - legge n° 32, 31 luglio 2007)

(modificato dall'articolo 2 della legge regionale 12/2016 - ndr)

1. Sono assoggettate ad autorizzazione:

a) le strutture sanitarie e socio-sanitarie che erogano assistenza specialistica in regime ambulatoriale:

1) ambulatori di specialistica medica;

2) ambulatori di specialistica chirurgica;

3) ambulatori di specialistica odontoiatrica;

4) ambulatori delle professioni specialistiche sanitarie;

5) medicina di laboratorio;

6) diagnostica per immagini;

7) riabilitazione (stabilimenti di fisiochinesi terapia);

8) recupero e rieducazione funzionale (ex art. 26 legge 23 dicembre 1978, n. 833: Istituzione del servizio sanitario regionale);

9) dialisi;

10) terapia iperbarica;

11) consultori familiari;

12) centri di salute mentale;

13) trattamento delle tossicodipendenze;

14) poliambulatori.

b) i presidi di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e diurno per acuti e postacuti;

c) le strutture sanitarie e socio-sanitarie che erogano attivitą assistenziali, escluse quelle sociali a rilevanza sanitaria, di cui all'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilitą o di emarginazione condizionanti lo stato di salute, in regime residenziale o semiresidenziale:

1) strutture sanitarie e socio-sanitarie che erogano attivitą riabilitativa extraospedaliera per portatori di disabilitą sensoriali, fisiche e psichiche;

2) strutture sanitarie e socio-sanitarie che erogano attivitą di tutela della salute mentale, ad esclusione delle strutture destinate all'accoglienza di persone con problematiche psicosociali che necessitano di assistenza continua e risultano prive del necessario supporto familiare, o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale;

3) strutture sanitarie e socio-sanitarie che erogano attivitą di tutela di soggetti affetti da dipendenze patologiche;

4) strutture sanitarie e socio-sanitarie, di cui all'art. 3, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, che erogano attivitą di assistenza di soggetti, non esclusivamente anziani, in esiti di patologie fisiche, psichico-sensoriali o miste, non autosufficienti e non assistibili a domicilio;

5) strutture sanitarie che erogano attivitą di cure palliative rivolte ai malati terminali ovvero «hospice»;

d) complessi e stabilimenti termali;

e) gli studi medici, odontoiatrici e delle professioni sanitarie di cui al comma 1 dell'art. 8-ter, decreto legislativo 229/99 ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale elencate in Allegato B4 - Lista procedure chirurgiche eseguibili in regime ambulatoriale - della legge regionale 23 giugno 2006, n. 20 - Misure per il settore sanitą relative al funzionamento delle strutture sanitarie ed all'utilizzo appropriato dei regimi assistenziali del macrolivello ospedaliero e territoriale e per la loro regolazione - ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessitą o che comportino un concreto rischio per la sicurezza del paziente ai sensi del comma 1 dell'art. 8-ter del decreto legislativo n. 229/1999.
(modificata dall'articolo 1, comma 3, della legge regionale 19/09, dall'articolo 1 della legge regionale 21/14 - ndr)

2. Non sono assoggettati ad autorizzazione:

a) gli studi dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta che rispondono a requisiti stabiliti dai vigenti accordi collettivi nazionali;
(modificata dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 19/09 - ndr)

b) gli studi delle seguenti professioni sanitarie:

Professioni sanitarie riabilitative:

logopedista;

ortottista - assistente di oftalmologia;

tecnico riabilitazione psichiatrica;

terapista occupazionale;

educatore professionale.
(modificata dall'articolo 1, comma 2, della legge regionale 19/09 - ndr)

Professioni tecnico - sanitarie

Professioni tecniche della prevenzione.

3. I professionisti di cui al comma 2 che svolgono autonomamente la propria attivitą professionale in regime fiscale di persona fisica, comunicano all'Azienda Sanitaria Locale (ASL) territorialmente competente l'inizio dell'attivitą.

4. Non sono comunque assoggettate alle disposizioni della presente legge tutte le strutture ed i servizi alla persona disciplinati dalla legge regionale n. 2/2005, e successive modifiche e integrazioni, ed ogni altra tipologia erogante prestazioni e servizi sociali nell'area di minori, donne, anziani e disabili.

5. Per le strutture che erogano prestazioni socio-sanitarie di cui all'art. 8-ter del decreto legislativo n. 502/92, modificato dal decreto legislativo n. 229/99, i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi sono definiti di concerto con l'Assessorato alle politiche sociali.


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