(Decreto legislativo n° 288, 16 ottobre 2003)
1. La domanda di riconoscimento deve essere inoltrata dalla
struttura interessata alla regione competente per territorio,
unitamente alla documentazione che comprovi la titolarità dei
requisiti di cui all'articolo 13. Nella domanda deve essere precisata
la sede effettiva di attività della struttura e la disciplina per la
quale si richiede il riconoscimento. La domanda è inoltrata al
Ministero della salute dalla Regione interessata, evidenziando la
coerenza del riconoscimento con la propria programmazione sanitaria.
(modificato dall'articolo
14, comma 10, del decreto-legge 158/12 - ndr)
2. Il Ministro della salute nomina una o più sottocommissioni di
valutazione, formate ognuna da tre esperti nella disciplina oggetto
della richiesta di riconoscimento, scelti all'interno della
Commissione nazionale per la ricerca sanitaria, eventualmente
integrata da esperti esterni alla stessa. Entro trenta giorni dalla
nomina, la sottocommissione esprime il proprio parere motivato sulla
documentazione allegata alla domanda e su quella eventualmente
acquisita dalla struttura interessata. La sottocommissione può
altresì trarre argomenti di convinzione dai necessari sopralluoghi.
Entro dieci giorni dal ricevimento del parere, il Ministro della
salute trasmette gli atti alla Conferenza Stato-regioni, che deve
esprimersi sulla domanda di riconoscimento entro quarantacinque
giorni dal ricevimento.
(modificato dall'articolo
14, comma 10, del decreto-legge 158/12 - ndr)
3. Il riconoscimento è disposto con decreto del Ministro dalla
salute, d'intesa con il Presidente della Regione interessata.
L'eventuale decisione difforme dai pareri di cui al comma 2 deve
essere motivata.
(modificato dall'articolo
14, comma 10, del decreto-legge 158/12, dall'articolo
14, comma 10-bis, del decreto-legge 158/12 - ndr)