Decreto legislativo 288/03 - articolo 14: Procedimento per il riconoscimento

Articolo 14 - Procedimento per il riconoscimento

(Decreto legislativo n° 288, 16 ottobre 2003)

1. La domanda di riconoscimento deve essere inoltrata dalla struttura interessata alla regione competente per territorio, unitamente alla documentazione che comprovi la titolarità dei requisiti di cui all'articolo 13. Nella domanda deve essere precisata la sede effettiva di attività della struttura e la disciplina per la quale si richiede il riconoscimento. La domanda è inoltrata al Ministero della salute dalla Regione interessata, evidenziando la coerenza del riconoscimento con la propria programmazione sanitaria.
(modificato dall'articolo 14, comma 10, del decreto-legge 158/12 - ndr)

2. Il Ministro della salute nomina una o più sottocommissioni di valutazione, formate ognuna da tre esperti nella disciplina oggetto della richiesta di riconoscimento, scelti all'interno della Commissione nazionale per la ricerca sanitaria, eventualmente integrata da esperti esterni alla stessa. Entro trenta giorni dalla nomina, la sottocommissione esprime il proprio parere motivato sulla documentazione allegata alla domanda e su quella eventualmente acquisita dalla struttura interessata. La sottocommissione può altresì trarre argomenti di convinzione dai necessari sopralluoghi. Entro dieci giorni dal ricevimento del parere, il Ministro della salute trasmette gli atti alla Conferenza Stato-regioni, che deve esprimersi sulla domanda di riconoscimento entro quarantacinque giorni dal ricevimento.
(modificato dall'articolo 14, comma 10, del decreto-legge 158/12 - ndr)

3. Il riconoscimento è disposto con decreto del Ministro dalla salute, d'intesa con il Presidente della Regione interessata. L'eventuale decisione difforme dai pareri di cui al comma 2 deve essere motivata.
(modificato dall'articolo 14, comma 10, del decreto-legge 158/12, dall'articolo 14, comma 10-bis, del decreto-legge 158/12 - ndr)


articolo precedente // articolo successivo