(Decreto legislativo n° 288, 16 ottobre 2003)
1. L'istituzione di nuovi Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico deve essere coerente e compatibile con la programmazione
sanitaria della Regione interessata; essa è subordinata al
riconoscimento di cui al comma 3 ed avviene con riferimento a
un'unica specializzazione disciplinare coerente con gli obiettivi
della programmazione scientifica nazionale di cui all'articolo
12-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive
modificazioni e integrazioni ed ai soli presidi nei quali la stessa
attività è svolta. I policlinici possono essere riconosciuti con
riferimento a non più di due discipline, purchè tra loro
complementari e integrate. In caso di riconoscimento di strutture
nelle quali insiste la prevalenza del corso formativo della Facoltà
di medicina e chirurgia e per le quali l'Università contribuisce in
misura pari ad almeno un terzo del patrimonio indisponibile della
costituenda Fondazione, il Consiglio di amministrazione di cui
all'articolo 3, comma 2, è composto da due componenti designati dal
Ministro della salute, due dal Presidente della Regione, due dal
Rettore dell'Università e uno dal Comune in cui insiste la sede
prevalente di attività clinica e di ricerca, se trattasi di Comune
con più di diecimila abitanti, ovvero dalla Conferenza dei Sindaci,
qualora il Comune abbia dimensione demografica inferiore. In caso di
presenza di soggetti rappresentativi degli interessi originari e/o di
soggetti partecipanti, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, il numero
dei consiglieri è elevabile fino a nove per consentire l'elezione di
un rappresentante degli interessi originari e di uno dei soggetti
partecipanti.
(modificato dall'articolo
7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 200/22 - ndr)
2. Le strutture pubbliche che chiedono il riconoscimento possono costituirsi nella forma delle Fondazioni di cui all'articolo 2; le strutture private debbono costituirsi in una delle forme giuridiche disciplinate dal codice civile.
3. Il riconoscimento del carattere scientifico è soggetto al possesso, in base a titolo valido, dei seguenti requisiti:
a) personalità giuridica di diritto pubblico o di diritto privato;
b) titolarità dell'autorizzazione e dell'accreditamento sanitari;
c) economicità ed efficienza dell'organizzazione, qualità delle strutture e livello tecnologico delle attrezzature;
(modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera b), numero 1), del decreto legislativo 200/22 - ndr)d) caratteri di eccellenza del livello delle prestazioni e dell'attività sanitaria svolta negli ultimi tre anni;
(modificato dall'articolo 14, comma 9-ter, del decreto-legge 158/12, dall'articolo 7, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto legislativo 200/22 - ndr)e) caratteri di eccellenza della attività di ricerca svolta nell'ultimo triennio relativamente alla specifica disciplina assegnata;
(modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera b), numero 3), del decreto legislativo 200/22 - ndr)f) dimostrata capacità di inserirsi in rete con Istituti di ricerca della stessa area di riferimento e di collaborazioni con altri enti pubblici e privati;
(modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera b), numero 4), del decreto legislativo 200/22 - ndr)g) dimostrata capacità di attrarre finanziamenti pubblici e privati indipendenti;
h) certificazione di qualità dei servizi secondo procedure internazionalmente riconosciute.
(vedi modifica apportata dall'articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 200/22 - ndr)