(Decreto legislativo n° 288, 16 ottobre 2003)
1. Ogni tre anni le Fondazioni IRCCS, gli Istituti non trasformati
e quelli privati inviano al Ministero della salute i dati aggiornati
in merito al possesso dei requisiti di cui all'articolo 13. Qualora
il Ministero della salute verifichi la sopravvenuta carenza delle
condizioni per il riconoscimento, informa la Regione territorialmente
competente, ed assegna all'ente un termine non superiore ad un anno
entro il quale reintegrare il possesso dei prescritti requisiti. Il
Ministro della salute e la Regione competente possono immediatamente
sostituire i propri designati all'interno dei consigli di
amministrazione.
(modificato dall'articolo
14, comma 11, del decreto-legge 158/12, dall'articolo
8, comma 1, del decreto legislativo 200/22 - ndr) - ndr)
2. Entro trenta giorni dalla scadenza annuale di cui al comma 1, il
Ministero della salute verifica la ricorrenza dei requisiti. Sulla
base dell'esito della verifica, il Ministro della salute, d'intesa
con il Presidente della Regione interessata, conferma o revoca il
riconoscimento.
(modificato dall'articolo
14, comma 11, del decreto-legge 158/12 - ndr)
3. In caso di revoca del riconoscimento, le Fondazioni IRCCS e gli Istituti, pubblici e privati, riacquistano la natura e la forma giuridica rivestite prima della concessione del riconoscimento, fermo restando l'obbligo di terminare i progetti di ricerca finanziati con risorse pubbliche o, in caso di impossibilità, di restituire i fondi non utilizzati.