(Decreto del Presidente della Repubblica n. 309, 9 ottobre 1990 - Testo coordinato)
1. La vendita o cessione, a qualsiasi titolo, anche gratuito,
delle sostanze e dei medicinali compresi nelle tabelle I e II di cui
all'articolo 14 deve essere fatta alle persone autorizzate a norma
del presente testo unico in base a richiesta scritta da staccarsi da
apposito bollettario «buoni acquisto» conforme al modello predisposto
e distribuito dal Ministero della salute. La richiesta scritta non è
necessaria per la vendita o cessione a qualsiasi titolo ai titolari o
direttori di farmacie aperte al pubblico o ospedaliere per quanto
attiene ai medicinali compresi nella tabella
II, sezioni D ed E,
acquistati presso le imprese autorizzate al commercio all'ingrosso. I
titolari o i direttori di farmacie aperte al pubblico o ospedaliere
possono utilizzare il bollettario «buoni acquisto» anche per
richiedere, a titolo gratuito, i medicinali compresi nella tabella
II, sezioni A, B e
C, ad altre farmacie aperte al pubblico o
ospedaliere, qualora si configuri il carattere di urgenza
terapeutica.
(vedi modifica introdotta dall'articolo
10, comma 1, lettera c), della legge 38/10 - ndr)
1-bis. Il Ministero della salute dispone, con proprio decreto, il modello di bollettario «buoni acquisto» adatto alle richieste cumulative.
2. In caso di perdita, anche parziale, del bollettario «buoni acquisto», deve essere fatta, entro ventiquattro ore dalla scoperta, denuncia scritta all'autorità di pubblica sicurezza. Chiunque viola tale disposizione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire duecentomila a lire quattro milioni.
3. I produttori di specialità medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope sono autorizzati, nei limiti e secondo le norme stabilite dal Ministero della sanità, a spedire ai medici chirurghi e ai medici veterinari campioni di tali specialità.
4. E' vietata comunque la fornitura ai medici chirurghi e ai medici veterinari di campioni delle sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nelle tabelle I, II e III di cui all'articolo 14.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola la disposizione di cui al comma 4 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire duecentomila a lire un milione.
6. L'invio delle specialità medicinali di cui al comma 4 è subordinato alla richiesta datata e firmata dal sanitario, che si impegna alla somministrazione sotto la propria responsabilità.
7. Chiunque cede buoni acquisto a qualsiasi titolo è punito salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni.