Toscana - Legge 84/15 - articolo 19: Piani integrati di salute - Sostituzione dell'art. 21 della l.r. 40/2005

  Articolo 19 - Piani integrati di salute - Sostituzione dell'art. 21 della l.r. 40/2005

(Regione Toscana - Legge regionale n. 84, 28 dicembre 2015)

1. L'art. 21 della l.r. 40/2005 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 21 (Piani integrati di salute). - 1. Il piano integrato di salute (PIS), in coerenza con le disposizioni del piano sanitario e sociale integrato regionale, del piano di area vasta e del piano attuativo locale, è lo strumento di programmazione integrata delle politiche sanitarie e sociali a livello zonale.

2. E' compito del PIS:

a) definire gli obiettivi di salute e benessere ed i relativi standard quantitativi e qualitativi in linea con gli indirizzi regionali, tenendo conto del profilo di salute e dei bisogni sanitari e sociali delle comunità locali;

b) individuare efficaci azioni di contrasto nei confronti delle diseguaglianze nella salute e nell'assistenza sanitaria;

c) adottare strategie per rendere più facili i progetti individuali di cambiamento degli stili di vita;

d) individuare le modalità attuative;

e) definire la rete dei servizi e degli interventi attivati sul territorio con indicazione delle capacità di intervento in termini sia di strutture che di servizi;

f) individuare, sulla base degli obiettivi di salute di cui alla lettera a), le priorità di allocazione delle risorse provenienti dal fondo sanitario regionale e di quelle dei comuni;

g) definire il fabbisogno di strutture residenziali e semiresidenziali, in coerenza con la programmazione regionale;

h) promuovere l'integrazione delle cure primarie con il livello specialistico attraverso reti cliniche integrate e strutturate;

i) definire, tenuto conto della complessiva organizzazione aziendale, la distribuzione sul territorio dei relativi presidi;

l) individuare gli strumenti di valutazione di risultato relativi agli obiettivi specifici di zona.

3. Il PIS è approvato dalla conferenza zonale integrata o dalle società della salute ove esistenti, si coordina e si integra con il piano di inclusione zonale (PIZ) di cui all'art. 29 della l.r. 41/2005, ed è presentato nei consigli comunali entro trenta giorni dalla sua approvazione.

4. In caso di accordo con la conferenza zonale dei sindaci il ciclo di programmazione del PIS può assorbire l'elaborazione del PIZ.

5. Ai fini del coordinamento delle politiche socio-sanitarie con le altre politiche locali in grado di incidere sullo stato di salute della popolazione e dell'integrazione fra i diversi strumenti di programmazione locale, il procedimento di formazione del PIS prevede:

a) il raccordo con le competenti strutture organizzative delle amministrazioni comunali interessate;

b) la consultazione con le associazioni di volontariato e tutela, le cooperative sociali e le altre associazioni del terzo settore.

6. Il PIS ha durata analoga al ciclo di programmazione sociale e sanitaria integrata regionale. La parte operativa zonale è aggiornata annualmente ed è condizione per l'attivazione delle risorse di cui all'art. 29, comma 5, della l.r. 41/2005.

7. La Giunta regionale elabora linee guida per la predisposizione del PIS e per la sua integrazione con il PIZ.».


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