(Regione Toscana - Legge regionale n. 84, 28 dicembre 2015)
1. Il comma 1 dell'art. 22 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
«1. Il piano attuativo locale è lo strumento di programmazione con il quale, nei limiti delle risorse disponibili, nell'ambito delle disposizioni del piano sanitario e sociale integrato regionale, del piano di area vasta e degli indirizzi impartiti dalla conferenza aziendale dei sindaci, le aziende unità sanitarie locali programmano le attività da svolgere recependo i PIS, relativamente alle attività sanitarie territoriali e socio-sanitarie. Il piano attuativo locale ha durata quinquennale e può prevedere aggiornamenti.».
2. Il comma 2 dell'art. 22 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
«2. La conferenza aziendale dei sindaci, previo parere delle conferenze zonali dei sindaci, formula indirizzi per l'azienda unità sanitaria locale per l'elaborazione del piano attuativo locale.».
3. Il comma 3 dell'art. 22 della l.r. 40/2005 è abrogato.
4. Il comma 4 dell'art. 22 della l.r. 40/2005 è abrogato.
5. Al comma 5 dell'art. 22 della l.r. 40/2005 le parole: «ospedaliere e territoriali» sono soppresse.