Liguria - Legge 41/06 - articolo 24: Consiglio dei sanitari

Articolo 24 - Consiglio dei sanitari

(Regione Liguria - legge n° 41, 7 dicembre 2006)

1. Il Consiglio dei sanitari è organismo elettivo delle Aziende sanitarie con funzioni di consulenza tecnico sanitaria ed è presieduto dal Direttore sanitario.

2. Il Consiglio dei sanitari esprime parere:

a) sull'atto di autonomia aziendale e sui piani attuativi aziendali;

b) sulle materie individuate dall'atto di autonomia aziendale;

c) su richiesta del direttore generale o del direttore sanitario.

3. I pareri obbligatori di cui al comma 2, lettere a) e b) devono essere resi entro trenta giorni dal ricevimento dei provvedimenti o delle richieste di parere. Il direttore generale è tenuto a motivare i provvedimenti assunti in difformità dal parere reso dal Consiglio dei sanitari.

4. Il Consiglio dei sanitari dura in carica cinque anni.

5. La giunta regionale definisce, con direttiva vincolante la composizione, le modalità di elezione e di funzionamento del Consiglio dei sanitari tenendo conto delle peculiarità delle Aziende sanitarie locali, ospedaliere e ospedaliere-universitarie.


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