(Regione Liguria - legge n° 41, 7 dicembre 2006)
1. Le Aziende sanitarie locali determinano la loro organizzazione e il loro funzionamento nell'atto di autonomia aziendale di cui all'Art. 3, comma 1-bis del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni.
2. L'atto di autonomia aziendale è adottato dal direttore generale nel rispetto delle previsioni di cui alle leggi nazionali e regionali ed in coerenza con i principi, gli indirizzi e gli obiettivi fissati dalla Regione per l'adozione degli atti di autonomia aziendale.
3. L'atto di autonomia aziendale disciplina in particolare:
a) le macro articolazioni aziendali;
b) le modalità di funzionamento dei distretti e dei dipartimenti;
c) le responsabilità, le attribuzioni e i compiti del direttore amministrativo, del direttore sanitario, dei direttori di presidio, di distretto e di dipartimento e dei dirigenti delle strutture ivi comprese, per i dirigenti di struttura complessa, le decisioni che impegnano l'azienda verso l'esterno;
(modificato dall'articolo 1, comma 8, della legge regionale 27/2016 - ndr)d) i criteri e le modalità di affidamento della direzione delle strutture e degli uffici ai dirigenti;
e) le modalità e le procedure di contrattazione per le forniture di beni e servizi di valore inferiore a quello stabilito dalla normativa comunitaria e nazionale.
4. Per la disciplina di determinate materie l'atto di autonomia aziendale può rinviare a specifici regolamenti.