(Regione Toscana - legge n° 35, 9 luglio 2003)
1. Per consentire all'atleta di accedere agli accertamenti sanitari prescritti per il rilascio della certificazione di idoneità all'attività sportiva agonistica e non agonistica, la società o l'organizzazione sportiva è tenuta a consegnare all'interessato la richiesta di visita medica, conforme al modello predisposto dalla Regione, ed il libretto sanitario secondo quanto previsto dall'art. 6.
2. La richiesta di certificazione di idoneità all'attività sportiva agonistica e non agonistica deve essere presentata nelle circostanze e con la periodicità prevista dal decreto ministeriale 18 febbraio 1983, dal decreto ministeriale 28 febbraio 1983 e dal decreto ministeriale 4 marzo 1993.
3. Le certificazioni di idoneità all'attività sportiva non agonistica sono rilasciate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta limitatamente ai propri assistiti.
4. Le certificazioni di idoneità all'attività sportiva agonistica e non agonistica sono rilasciate dalle aziende unità sanitarie locali o da strutture ambulatoriali private accreditate per la medicina dello sport. Sono competenti al rilascio della certificazione l'azienda unità sanitaria locale in cui è residente l'atleta oppure l'azienda unità sanitaria locale ove è ubicata la società sportiva e le strutture ambulatoriali accreditate ubicate nel territorio delle medesime aziende.
5. Le aziende unità sanitarie locali possono avvalersi per il rilascio delle certificazioni di idoneità allo sport agonistico anche di medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale che, pur privi del titolo di specializzazione previsto, alla data di entrata in vigore della legge regionale 15 dicembre 1994, n. 94 (tutela sanitaria delle attività sportive) avevano prestato servizio per almeno cinque anni nel settore della medicina dello sport.