Toscana - Legge 35/03 - articolo 3: Funzioni delle aziende sanitarie

Articolo 3 - Funzioni delle aziende sanitarie

(Regione Toscana - legge n° 35, 9 luglio 2003)

1. Le aziende unità sanitarie locali, nella materia oggetto della presente legge, esercitano:

a) la tutela sanitaria delle attività sportive, comprendenti prestazioni di primo e secondo livello e prestazioni integrative, secondo quanto specificato nei commi 2, 3 e 4;

b) gli interventi di educazione sanitaria indirizzati in modo particolare alla promozione dello sport e alla diffusione di una cultura che attribuisca alla pratica regolare dell'attività fisica un ruolo essenziale nell'adozione di stili di vita sani e alla prevenzione del fenomeno doping;

c) la vigilanza nei riguardi degli ambulatori privati che operano nel campo della medicina sportiva;

d) la vigilanza sul corretto rilascio e utilizzo delle certificazioni di idoneità allo sport agonistico e non agonistico;

e) la vigilanza igienico sanitaria sugli impianti sportivi.

2. Le prestazioni di primo livello sono costituite da:

a) educazione alla salute, relativa all'esercizio delle attività sportive agonistiche e non, e motorie;

b) esame delle condizioni di rischio di ogni attività sportiva o motoria e valutazione degli effetti prodotti sui praticanti con azioni di orientamento;

c) vaccinazioni antitetaniche per lo svolgimento delle attività sportive previste dalla legge 5 marzo 1963, n. 292 (Vaccinazione antitetanica obbligatoria) come da ultimo modificata dalla legge 27 aprile 1981, n. 166;

3. Le prestazioni di secondo livello sono costituite da:

a) accertamenti iniziali, periodici e di controllo finalizzati al rilascio delle certificazioni di idoneità specifica per coloro che praticano attività sportive agonistiche in forma dilettantistica o professionistica;

b) interventi tecnici e di consulenza, nonchè accertamenti sanitari richiesti dai medici e pediatri per il rilascio di certificazione di idoneità allo sport non agonistico;

c) controlli antidoping secondo quanto previsto dall'art. 8.

4. Le prestazioni integrative sono:

a) attività integrative di supporto nei casi in cui si richiedano indagini funzionali e sussidi strumentali di particolare complessità;

b) attività di terapia e di riabilitazione per danni derivanti dalla pratica sportiva;

c) accertamenti diagnostici e interventi di sostegno in relazione a problemi fisici e psichici derivanti dalla pratica di attività sportive;

d) valutazione funzionale di categorie a rischio per le quali una regolare attività sportiva può contribuire ad integrare un piano terapeutico, da effettuare in collaborazione con gli specialisti di settore;

e) valutazione funzionale dei praticanti attività sportive e consulenze integrative sui programmi di allenamento;

f) lotta al doping attraverso la ricerca e l'informazione nelle scuole e negli ambienti sportivi in conformità alla legge 14 dicembre 2000, n. 376 (disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping) e studio degli effetti dei farmaci usati nella medicina dello sport;

g) accertamenti sanitari richiesti dalla commissione regionale d'appello di cui all'art. 9;

h) attività didattiche e di ricerca scientifica in materia di medicina dello sport.

5. Le prestazioni di cui ai commi 3 e 4, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8 per i controlli antidoping, sono erogate da apposite articolazioni organizzative individuate dal piano sanitario regionale, secondo quanto previsto dall'art. 52 della legge regionale n. 22/2000.

6. Le aziende unità sanitarie locali assicurano gli interventi e le prestazioni di cui ai commi 3 e 4 ai soggetti disabili, riconoscendo lo sport come mezzo privilegiato di educazione, di rieducazione, di valorizzazione del tempo libero e di integrazione sociale.

7. Le aziende ospedaliere di cui all'art. 10 della legge regionale n. 22/2000 possono esercitare le funzioni di cui all'art. 4, commi 3 e 4, secondo le modalità previste da apposite convenzioni da stipularsi con le aziende unità sanitarie locali.


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