(Decreto del Ministero della sanità, 8 giugno 2001)
1.
L'azienda unità sanitaria locale di appartenenza annualmente autorizza le
persone alle quali è stata certificata una malattia metabolica congenita o la
fibrosi cistica del pancreas a fruire dei prodotti destinati ad una
alimentazione particolare a carico del Servizio sanitario nazionale.
(modificato dall'articolo
3 del DMS del 17.05.16 - ndr)
2. Salvo
diversa disciplina regionale, il medico di medicina generale o il pediatra di
libera scelta, sulla base della certificazione di cui all'art. 2, comma
1, e del
regime dietetico di cui all'art. 2, comma 3, prescrive alle persone autorizzate
i prodotti destinati ad una alimentazione particolare inclusi nel registro
nazionale di cui all'art. 7, comma 1, per un fabbisogno non superiore a trenta
giorni.
(modificato dall'articolo
3 del DMS del 17.05.16 - ndr)
3. Le regioni possono stabilire modalità organizzative ed erogative, nonchè tetti di spesa mensili per le singole patologie.