DMS 8.6.01 - articolo 5: Malattie metaboliche congenite e fibrosi cistica del pancreas

Articolo 5 - Malattie metaboliche congenite e fibrosi cistica del pancreas

(Decreto del Ministero della sanità, 8 giugno 2001)

1. L'azienda unità sanitaria locale di appartenenza annualmente autorizza le persone alle quali è stata certificata una malattia metabolica congenita o la fibrosi cistica del pancreas a fruire dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare a carico del Servizio sanitario nazionale.
(modificato dall'articolo 3 del DMS del 17.05.16 - ndr)

2. Salvo diversa disciplina regionale, il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, sulla base della certificazione di cui all'art. 2, comma 1, e del regime dietetico di cui all'art. 2, comma 3, prescrive alle persone autorizzate i prodotti destinati ad una alimentazione particolare inclusi nel registro nazionale di cui all'art. 7, comma 1, per un fabbisogno non superiore a trenta giorni.
(modificato dall'articolo 3 del DMS del 17.05.16 - ndr)

3. Le regioni possono stabilire modalità organizzative ed erogative, nonchè tetti di spesa mensili per le singole patologie.


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