DMS 8.6.01 - articolo 7: Registro nazionale

Articolo 7 - Registro nazionale

(Decreto del Ministero della sanità, 8 giugno 2001)

1. Presso la direzione generale della sanità pubblica veterinaria degli alimenti e della nutrizione è istituito il registro nazionale dei prodotti destinati ad un'alimentazione particolare erogati nelle singole regioni a carico del Servizio sanitario nazionale con le indicazioni delle modalità erogative scelte dalle regioni. Le modalità tecniche di realizzazione di detto registro sono stabilite dal Ministero della sanità d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.
(modificato dall'articolo 5 del DMS del 17.05.16 - ndr)

2. Le regioni e le aziende unità sanitarie locali attivano adeguati sistemi di controllo sull'appropriatezza delle prescrizioni dei prodotti destinati ad un'alimentazione particolare erogati sul proprio territorio e sul conseguente andamento della spesa.
(modificato dall'articolo 5 del DMS del 17.05.16 - ndr)

(vedi modifica apportata dall'articolo 5, comma 1 lettera c), del DMS del 17.05.16 - ndr)


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