(Decreto del Ministero della sanità, 8 giugno 2001)
1. Presso la direzione generale della sanità
pubblica veterinaria degli alimenti e della nutrizione è istituito il registro
nazionale dei prodotti destinati ad un'alimentazione particolare erogati nelle
singole regioni a carico del Servizio sanitario nazionale con le indicazioni
delle modalità erogative scelte dalle regioni. Le modalità tecniche di
realizzazione di detto registro sono stabilite dal Ministero della sanità
d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.
(modificato dall'articolo
5 del DMS del 17.05.16 - ndr)
2. Le regioni e le aziende unità
sanitarie locali attivano adeguati sistemi di controllo sull'appropriatezza
delle prescrizioni dei prodotti destinati ad un'alimentazione particolare
erogati sul proprio territorio e sul conseguente andamento della spesa.
(modificato dall'articolo
5 del DMS del 17.05.16 - ndr)
(vedi modifica apportata dall'articolo 5, comma 1 lettera c), del DMS del 17.05.16 - ndr)