(abrogato dall'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 106/12 - ndr)
(Decreto del Presidente della Repubblica n°70, 20 gennaio 2001)
1. Per particolari motivate esigenze, ed entro il limite massimo di dieci unità, nelle materie nelle quali non siano disponibili all'interno adeguate professionalità tecnico-scientifiche, il Consiglio di amministrazione può conferire incarichi ad esperti.