DPR 20.1.01 - articolo 13: regolamenti

Articolo 13 - Regolamenti

(abrogato dall'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 106/12 - ndr)

(Decreto del Presidente della Repubblica n°70, 20 gennaio 2001)

1. Entro centoventi giorni dal suo insediamento il Consiglio di amministrazione, con appositi regolamenti, disciplina:

  1. le modalità per la gestione patrimoniale, economica, finanziaria e contabile interna, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato;
  2. le modalità per l'acquisto di beni, servizi o forniture;
  3. le modalità per la stipula di convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, organismi nazionali, esteri e internazionali;
  4. le modalità di conferimento degli incarichi temporanei di collaborazione per l'attuazione dei programmi di ricerca;
  5. le modalità di conferimento delle borse di studio;
  6. la disciplina e le modalità della attività brevettuale;
  7. l'istituzione di un sistema di controlli interni, coerente con i principi fissati dalla normativa vigente;
  8. l'istituzione di un ufficio per le relazioni con il pubblico ai sensi dall'articolo 13, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419;
  9. l'istituzione di un ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;
  10. l'organizzazione dell'Istituto a livello di strutture e personale, ivi compresa la determinazione degli uffici dirigenziali di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni che viene determinata nel numero massimo di quindici uffici di livello dirigenziale e due uffici di livello dirigenziale generale.

2. I regolamenti di contabilità sono soggetti all'approvazione del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; i regolamenti concernenti l'organizzazione e il personale sono soggetti all'approvazione del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica; tutti gli altri regolamenti sono soggetti alla sola approvazione del Ministro della sanità. Decorso il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione, senza che sia intervenuta osservazione alcuna, i regolamenti si intendono approvati.

3. I regolamenti sono emanati dal Presidente dell'Istituto superiore di sanità.


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