DPR 20.1.01 - articolo 13: regolamenti
Articolo 13 - Regolamenti
(abrogato dall'articolo
8, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 106/12 - ndr)
(Decreto del Presidente
della Repubblica n°70, 20 gennaio 2001)
1. Entro centoventi giorni dal suo insediamento il Consiglio di
amministrazione, con appositi regolamenti, disciplina:
- le modalità per la gestione patrimoniale, economica, finanziaria e
contabile interna, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale
dello Stato;
- le modalità per l'acquisto di beni, servizi o forniture;
- le modalità per la stipula di convenzioni, contratti ed accordi di
collaborazione con amministrazioni, enti, organismi nazionali, esteri e
internazionali;
- le modalità di conferimento degli incarichi temporanei di collaborazione
per l'attuazione dei programmi di ricerca;
- le modalità di conferimento delle borse di studio;
- la disciplina e le modalità della attività
brevettuale;
- l'istituzione di un sistema di controlli interni, coerente con i principi
fissati dalla normativa vigente;
- l'istituzione di un ufficio per le relazioni
con il pubblico ai sensi dall'articolo 13, comma 1, lettera m), del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 419;
- l'istituzione di un ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro ai
sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni;
- l'organizzazione dell'Istituto a livello di strutture e personale, ivi
compresa la determinazione degli uffici dirigenziali di cui all'articolo 19 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed
integrazioni che viene determinata nel numero massimo di quindici uffici di
livello dirigenziale e due uffici di livello dirigenziale generale.
2. I regolamenti di contabilità sono soggetti all'approvazione del Ministro
della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica; i regolamenti concernenti l'organizzazione e il
personale sono soggetti all'approvazione del Ministro della sanità, di concerto
con il Ministro per la funzione pubblica; tutti gli altri regolamenti sono
soggetti alla sola approvazione del Ministro della sanità. Decorso il termine
di sessanta giorni dalla data di ricezione, senza che sia intervenuta
osservazione alcuna, i regolamenti si intendono approvati.
3. I regolamenti sono emanati dal Presidente dell'Istituto superiore di
sanità.
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