convenzione medicina generale - articolo 12 - comitato regionale

Articolo 12 - Comitato regionale

(Convenzione 2000)

1. In ciascuna regione è istituito un comitato permanente regionale composto da rappresentanti della regione e da rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale a norma dell’art. 10. L’Assessore regionale alla sanità, o suo delegato, provvede alla convocazione del Comitato ordinariamente ogni 3 mesi, anche su richiesta di una delle parti.

2. Il comitato permanente è preposto:

  1. alla definizione degli accordi regionali;
  2. a formulare proposte ed esprimere pareri sulla corretta applicazione delle norme del presente accordo e degli accordi regionali;
  3. a fornire indirizzi sui temi di formazione di interesse regionale;
  4. a collaborare per la costituzione di gruppi di lavoro, composti da esperti delle aziende e da medici di medicina generale, per la verifica degli standard erogativi e di individuazione degli indicatori di qualità.

3. L’attività del comitato permanente è comunque prioritariamente finalizzata a fornire indirizzi uniformi alle aziende per l’applicazione dell’accordo nazionale e degli accordi regionali ed è sede di osservazione degli accordi aziendali.

4. La Regione fornisce il personale, i locali e quant’altro necessario per assicurare lo svolgimento dei compiti assegnati al comitato regionale.


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