Friuli-Legge 19/06 - articolo 9: Modifica del termine previsto dall'articolo 5 della legge regionale 20/1999

Articolo 9 - Modifica del termine previsto dall'articolo 5 della legge regionale 20/1999

(Friuli Venezia Giulia - Legge regionale n° 19, 26 ottobre 2006)

1. Con riferimento alle opere sanitarie o a carattere prevalentemente sanitario, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 della legge regionale 6 luglio 1999, n. 20 (Nuovi strumenti per il finanziamento di opere pubbliche, per il sostegno dell'impresa e dell'occupazione, nonché per la raccolta e l'impiego di risorse collettive a favore dei settori produttivi), il termine di cui al comma 1 del medesimo articolo viene fissato in sessanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicizzazione dei programmi di interventi realizzabili con capitali privati, che va effettuata in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 153, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).


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