Friuli-Legge 19/06 - articolo 8: Modifica della legge regionale 43/1981

Articolo 8 - Modifica della legge regionale 43/1981

(Friuli Venezia Giulia - Legge regionale n° 19, 26 ottobre 2006)

1. Al secondo comma dell'articolo 39 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43 (Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanitą pubblica), le parole: «scelti rispettivamente su terne formulate» sono sostituite dalla seguente: «designati».

2. Al secondo comma dell'articolo 40 della legge regionale 43/1981, dopo la parola: «farmacista» sono inserite le seguenti: «titolare di farmacia».

3. Il secondo e il terzo comma dell'articolo 42 della legge regionale 43/1981 sono sostituiti dal seguente: «2. I componenti vengono nominati dall'ente di appartenenza, durano in carica per un triennio e comunque sino alla comunicazione di avvenuta sostituzione da parte dell'ente che li ha nominati o designati. Tutti i componenti possono essere riconfermati.».


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