(Friuli Venezia Giulia - Legge regionale n° 19, 26 ottobre 2006)
1. Al secondo comma dell'articolo 39 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43 (Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanitą pubblica), le parole: «scelti rispettivamente su terne formulate» sono sostituite dalla seguente: «designati».
2. Al secondo comma dell'articolo 40 della legge regionale 43/1981, dopo la parola: «farmacista» sono inserite le seguenti: «titolare di farmacia».
3. Il secondo e il terzo comma dell'articolo 42 della legge regionale 43/1981 sono sostituiti dal seguente: «2. I componenti vengono nominati dall'ente di appartenenza, durano in carica per un triennio e comunque sino alla comunicazione di avvenuta sostituzione da parte dell'ente che li ha nominati o designati. Tutti i componenti possono essere riconfermati.».