Friuli-Legge 19/06 - articolo 6: Trasferimento di risorse strumentali e organizzative

Articolo 6 - Trasferimento di risorse strumentali e organizzative

(Friuli Venezia Giulia - Legge regionale n° 19, 26 ottobre 2006)

1. Per l'esercizio delle funzioni trasferite le Aziende per i servizi sanitari accedono ai dati contenuti negli albi e registri la cui tenuta č di competenza del Ministero della salute, secondo le modalitā di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-cittā ed autonomie locali).

2. La documentazione corrente e i dati connessi alle funzioni trasferite alle Aziende per i servizi sanitari sono trasferiti alle Aziende per i servizi sanitari medesime.


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