(Friuli Venezia Giulia - Legge regionale n° 19, 26 ottobre 2006)
1. Entro trenta giorni dallo scadere del primo anno di esercizio delle funzioni, ogni Azienda per i servizi sanitari trasmette alla Direzione centrale salute e protezione sociale la rendicontazione degli importi liquidati o accertati nell'esercizio delle funzioni indicate all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 126/2005.
2. La rendicontazione di cui al comma 1 deve essere effettuata utilizzando la tabella allegata al decreto legislativo 126/2005.
3. Fino alla rideterminazione delle risorse finanziarie necessarie per l'esercizio delle funzioni a regime, prevista dall'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 126/2005, le Aziende per i servizi sanitari provvedono a effettuare, di anno in anno, la rendicontazione di cui al comma 1.