(Friuli Venezia Giulia - Legge regionale n° 19, 26 ottobre 2006)
1. Le risorse finanziarie attribuite dallo Stato alla Regione per il finanziamento delle funzioni trasferite sono assegnate alle Aziende per i servizi sanitari a eccezione degli importi di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 126/2005. Sono altresė assegnati alle Aziende per i servizi sanitari gli importi derivanti dagli eventuali conguagli, come determinati dall'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 126/2005.