Friuli-Legge 19/06 - articolo 4: Trasferimento di risorse finanziarie

Articolo 4 - Trasferimento di risorse finanziarie

(Friuli Venezia Giulia - Legge regionale n° 19, 26 ottobre 2006)

1. Le risorse finanziarie attribuite dallo Stato alla Regione per il finanziamento delle funzioni trasferite sono assegnate alle Aziende per i servizi sanitari a eccezione degli importi di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 126/2005. Sono altresė assegnati alle Aziende per i servizi sanitari gli importi derivanti dagli eventuali conguagli, come determinati dall'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 126/2005.


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