Friuli-Legge 19/06 - articolo 37: Determinazione del compenso dei componenti dell'organo di indirizzo delle Aziende ospedaliero-universitarie

Articolo 37 - Determinazione del compenso dei componenti dell'organo di indirizzo delle Aziende ospedaliero-universitarie

(Friuli Venezia Giulia - Legge regionale n° 19, 26 ottobre 2006)

1. Ai componenti dell'organo di indirizzo delle Aziende ospedaliero-universitarie viene corrisposto un compenso lordo onnicomprensivo determinato dalla Giunta regionale.


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