Friuli-Legge 19/06 - articolo 34: Modifica dell'articolo 27 della legge regionale 6/2006

Articolo 34 - Modifica dell'articolo 27 della legge regionale 6/2006

(Friuli Venezia Giulia - Legge regionale n° 19, 26 ottobre 2006)

1. La lettera j) del comma 3 dell'articolo 27 della legge regionale 6/2006 è sostituita dalla seguente:

«j) due rappresentanti designati congiuntamente dalle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell'elenco di cui all'articolo 5 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 16 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti);».

2. Alla lettera k) del comma 3 dell'articolo 27 della legge regionale 6/2006, dopo le parole: «due rappresentanti designati» è inserita la seguente: «congiuntamente».

3. Dopo la lettera l) del comma 3 dell'articolo 27 della legge regionale 6/2006, è inserita la seguente:

«l bis) due rappresentanti designati congiuntamente dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro di cui all'articolo 13, comma 18, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002);».

4. La lettera q) del comma 3 dell'articolo 27 della legge regionale 6/2006 è sostituita dalla seguente:

«q) due rappresentanti designati dall'Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Friuli Venezia Giulia;».

5. La lettera v) del comma 3 dell'articolo 27 della legge regionale 6/2006 è sostituita dalla seguente:

«v) un rappresentante designato congiuntamente dagli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, che operano a favore della comunità regionale nell'ambito del sistema integrato.».

6. Dopo il comma 3 dell'articolo 27 della legge regionale 6/2006, è inserito il seguente:

«3 bis. La Commissione può essere validamente costituita con la nomina di almeno due terzi dei componenti, fatta salva la sua successiva integrazione.».


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