Friuli-Legge 19/06 - articolo 31: Disposizioni in materia di strutture residenziali per anziani

Articolo 31 - Disposizioni in materia di strutture residenziali per anziani

(Friuli Venezia Giulia - Legge regionale n° 19, 26 ottobre 2006)

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (Legge finanziaria 1997), le parole: «di strutture residenziali protette per anziani incluse nell'elenco regionale di cui all'articolo 14, comma 8, della legge regionale 3 giugno 1981, n. 35, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 31, e facenti capo ad istituzioni pubbliche o private convenzionate con l'Azienda per i servizi sanitari nel cui ambito sono ubicate le strutture.» sono sostituite dalle seguenti: «non autosufficienti accolti in strutture residenziali regolarmente autorizzate, incluse in apposito elenco approvato e aggiornato annualmente dalla Giunta regionale.».

2. Al comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 10/1997, dopo la parola: «contribuzione» sono inserite le seguenti: «decorre dalla data di accoglimento dell'ospite ed».

3. Nelle more della riclassificazione delle strutture residenziali per anziani e dell'attuazione di quanto previsto dal capo VI del titolo II della legge regionale 6/2006, la Giunta regionale approva e aggiorna annualmente l'elenco delle strutture residenziali per anziani, regolarmente autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale 14 febbraio 1990, n. 83, del decreto del Presidente della Giunta regionale 16 dicembre 1997, n. 420, e della deliberazione della Giunta regionale 11 maggio 2001, n. 1612.

4. Nell'elenco di cui al comma 3 devono essere indicate la tipologia della struttura, la natura giuridica dell'ente gestore, il numero di posti letto autorizzati per autosufficienti e per non autosufficienti e la retta giornaliera applicata al netto delle contribuzioni regionali.

5. Al fine della predisposizione dell'elenco di cui al comma 3, gli enti gestori delle strutture residenziali per anziani devono comunicare alla Direzione centrale salute e protezione sociale, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, i dati di cui al comma 4.

6. La retta di degenza deve essere comprensiva dei costi di vitto, alloggio, lavanderia e riscaldamento, nonché dei costi inerenti alle attività assistenziali, di animazione e di ricreazione.

7. Le rette di cui al comma 6, in vigore dall'1 gennaio di ogni anno, possono essere modificate nel corso dell'anno solare solo in riduzione, a seguito di agevolazioni o contribuzioni destinate, anche indirettamente, a contenere i costi di gestione e, comunque, previa autorizzazione della Direzione centrale salute e protezione sociale.

8. Agli ospiti delle strutture residenziali deve essere garantita, ai fini dell'autosufficienza economica, una somma da destinare all'acquisto esclusivo di beni personali non contemplati nella retta di degenza.

9. La Giunta regionale determina l'ammontare della somma di cui al comma 8 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale somma viene adeguata annualmente dalla Giunta regionale in relazione alle variazioni intervenute nell'indice nazionale dei prezzi al consumo rilevato dall'ISTAT.


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