Friuli-Legge 19/06 - articolo 30: Utilizzazione di personale degli enti del Servizio sanitario regionale e di altre pubbliche amministrazioni

Articolo 30 - Utilizzazione di personale degli enti del Servizio sanitario regionale e di altre pubbliche amministrazioni

(Friuli Venezia Giulia - Legge regionale n° 19, 26 ottobre 2006)

1. L'Amministrazione regionale può avvalersi della collaborazione di personale dipendente degli enti del Servizio sanitario regionale e di altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel territorio regionale per la realizzazione di progetti, di comune interesse, nel settore sanitario, sociosanitario e sociale, cui non è possibile fare fronte con personale del ruolo regionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Direzione centrale salute e protezione sociale è autorizzata a stipulare convenzioni disciplinanti il tempo e le modalità dell'avvalimento, nonché le modalità di corresponsione, agli enti di provenienza, del rimborso degli oneri connessi al predetto personale, corrispondenti, in proporzione al servizio prestato presso l'Amministrazione regionale, al trattamento economico globale già in godimento presso l'ente di provenienza, comprensivo delle indennità o compensi comunque denominati connessi a funzioni, prestazioni e incarichi.

3. Agli oneri conseguenti all'applicazione dei commi 1 e 2 si provvede con il fondo sanitario regionale e con il fondo sociale regionale, in relazione alla natura dei progetti da realizzare.


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