Friuli-Legge 19/06 - articolo 29: Interventi in favore dei pazienti affetti da morbo celiaco

Articolo 29 - Interventi in favore dei pazienti affetti da morbo celiaco

(Friuli Venezia Giulia - Legge regionale n° 19, 26 ottobre 2006)

1. Le Aziende per i servizi sanitari, in via sperimentale e per la durata di due anni, concedono, con cadenza trimestrale, ai pazienti affetti da morbo celiaco, compresa la variante clinica della dermatite erpetiforme, un contributo di importo pari a quanto indicato nella tabella A allegata alla presente legge.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è sostitutiva delle forme di distribuzione di alimenti senza glutine previste dalle disposizioni statali, nonché dalle conseguenti disposizioni applicative regionali. Le modalità per la concessione del contributo, sotto forma di buono acquisto, sono determinate con deliberazione della Giunta regionale.

3. Decorso il periodo sperimentale di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale determina, in via definitiva, le modalità di intervento in favore dei pazienti affetti da morbo celiaco.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal primo giorno del quarto mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.


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