(Friuli Venezia Giulia - Legge regionale n° 19, 26 ottobre 2006)
1. Il comma 3 dell'articolo 22 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), č sostituito dal seguente:
«3. Con regolamento regionale sono definite le condizioni, i criteri, le modalitą e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1.».