(Friuli Venezia Giulia - Legge regionale n° 19, 26 ottobre 2006)
1. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale 21/2005 è sostituita dalla seguente:
«a) il direttore del servizio assistenza sanitaria e formazione delle professioni sanitarie della Direzione centrale salute e protezione sociale, con funzioni di coordinamento, o suo delegato;».
2. Dopo la lettera d) del comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale 21/2005, è inserita la seguente:
«d bis) un esperto in infettivologia;».
3. Il comma 4 dell'articolo 18 della legge regionale 21/2005 è sostituito dal seguente:
«4. I componenti di cui al comma 3, lettere c), d), d bis), e), f), g) e h), sono individuati dall'Assessore regionale alla salute e protezione sociale.».