(Friuli Venezia Giulia - Legge regionale n° 19, 26 ottobre 2006)
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 21, comma 3, della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 32 (Disciplina degli asili - nido comunali), e dall'articolo 13, comma 2, della legge regionale 49/1993, i termini per la presentazione delle domande per la concessione dei contributi sono fissati, per l'anno 2006, al 15 dicembre.
2. Per l'anno 2006 i contributi previsti dall'articolo 21 della legge regionale 32/1987 e dall'articolo 13 della legge regionale 49/1993, sono destinati, esclusivamente, all'adeguamento dei servizi di asilo nido, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, ai requisiti di cui all'articolo 13, comma 2, della legge regionale 20/2005, nonché all'arredamento di nuovi asili nido aziendali realizzati, con contributi pubblici, da consorzi industriali.