(Friuli Venezia Giulia - Legge regionale n° 19, 26 ottobre 2006)
1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), dopo la parola: «privati» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».
2. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 20/2005, dopo la parola: «convenzione» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».
3. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 20/2005, dopo la parola: «privati» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».
4. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 20/2005, dopo la parola: «privati» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».
5. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 20/2005, dopo la parola: «privati» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».
6. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 20/2005 è sostituita dalla seguente:
«a) un coordinatore pedagogico o coordinatore di servizi per la prima infanzia pubblici per ciascun territorio provinciale, e due coordinatori pedagogici o coordinatori di servizi per la prima infanzia del privato sociale e privati, designati dalla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale;».
7. Alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 20/2005, dopo la parola: «psico-pedagogico » sono inserite le seguenti: «con specifica competenza e comprovata esperienza professionale relativa alla prima infanzia e ai servizi educativi a essa dedicati designati dalla Giunta regionale».
8. Il comma 4 dell'articolo 14 della legge regionale 20/2005 è abrogato.
9. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 20/2005, dopo la parola: «privati» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».
10. Dopo il comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 20/2005, è inserito il seguente:
«2 bis. Limitatamente all'anno scolastico 2006-2007, il Fondo di cui al comma 1 è finalizzato all'accesso ai nidi d'infanzia gestiti da soggetti pubblici nonché da soggetti del privato sociale e privati.».
11. Gli articoli 16, 17, 30 e i commi 4 e 5 dell'articolo 32 della legge regionale 20/2005 sono abrogati.
12. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 20/2005 è sostituita dalla seguente:
«a) gli articoli dall'1 al 17, 19, 20, 22, 23 e dal 25 al 27 della legge regionale 32/1987;».
13. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 20/2005 è sostituita dalla seguente:
«c) il comma 1, le lettere b), c), d), e) e f) del comma 2 e i commi da 3 a 5 dell'articolo 12 della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 (Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori);».
14. La lettera h) del comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 20/2005 è abrogata.
15. La lettera i) del comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 20/2005 è abrogata.
16. Le disposizioni di cui ai commi 12 e 13 hanno l'effetto di ripristinare la vigenza delle disposizioni già abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 20/2005, nel testo vigente a tale data.
17. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 49/1993, come ripristinato dal comma 13, le parole:
«di cui all'articolo 12, comma 3» sono sostituite dalla seguente: «vigenti».
18. Le disposizioni di cui ai commi 14 e 15 hanno l'effetto di ripristinare la vigenza delle disposizioni già abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 20/2005, nel testo vigente a tale data, fino alla ripartizione dei fondi stanziati per l'anno 2005 per le finalità di cui all'articolo 13, comma 11, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002). A tal fine, il termine per la presentazione delle domande per la concessione dei contributi viene fissato, per tale annualità, al 15 dicembre 2006.