(Friuli Venezia Giulia - Legge regionale n° 19, 26 ottobre 2006)
1. Al comma 82 dell'articolo 3 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), le parole: «previo apposito studio di fattibilitą predisposto dalla Direzione centrale salute e protezione sociale e dall'Agenzia regionale della sanitą,» sono soppresse.
2. Al comma 113 dell'articolo 3 della legge regionale 1/2005, dopo le parole: «ai Comuni della regione» sono inserite le seguenti: «e alle Aziende pubbliche di servizi alla persona».
3. Le disposizioni di cui al comma 2 hanno effetto a decorrere dall'1 gennaio 2006.