(Friuli Venezia Giulia - Legge regionale n° 19, 26 ottobre 2006)
1. Al comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 20/2004, dopo la parola: Ğancheğ sono inserite le seguenti:
Ğin deroga ai limiti previsti dall'articolo 45 della medesima legge regionale eğ.