(Friuli Venezia Giulia - Legge regionale n° 19, 26 ottobre 2006)
1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 4 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 21 (Disposizioni varie in materie di competenza regionale), la rappresentanza delle gestioni liquidatorie delle soppresse unitą sanitarie locali in materia di liti attive e passive č da intendersi come esclusiva.
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 21/2001, č inserito il seguente:
«1 bis. Successivamente alla chiusura delle gestioni liquidatorie delle soppresse unitą sanitarie locali, ogni e qualsiasi spesa accertata o riconosciuta, anche in giudizio, per debiti, oneri e risarcimento danni relativa a tali gestioni fa carico ai bilanci delle aziende sanitarie regionali subentrate alle unitą sanitarie locali soppresse ed č esclusa ogni legittimazione passiva, sostanziale e processuale dell'Amministrazione regionale, stante la diretta ed esclusiva responsabilitą delle aziende sanitarie regionali per le passivitą delle gestioni liquidatorie.».