(Friuli Venezia Giulia - Legge regionale n° 19, 26 ottobre 2006)
1. Il comma 4 dell'articolo 13 bis della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate»), è sostituito dal seguente:
«4. In relazione alle funzioni svolte ai sensi del presente articolo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Consulta un contributo per le spese di funzionamento nella misura fissata annualmente nel documento tecnico di accompagnamento e specificazione del bilancio di previsione della Regione approvato con la legge di bilancio.».