(Friuli Venezia Giulia - Legge regionale n° 19, 26 ottobre 2006)
1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12 (Disciplina dell'assetto istituzionale ed organizzativo del Servizio sanitario regionale ed altre disposizioni in materia sanitaria e sullo stato giuridico del personale regionale), è sostituita dalla seguente:
«d) partecipano alla definizione del mandato da assegnare ai Direttori generali delle Aziende per i servizi sanitari mediante apposita intesa con la Regione cui pervenire prima delle nomine;».