Friuli-DVDCSPS 29.09.06 - premessa

Premessa

(Decreto del Vice Direttore Centrale Salute e Protezione Sociale della Regione Friuli-Venezia Giulia n° 728/SAN, 29 settembre 2006)

IL VICE DIRETTORE CENTRALE

VISTO l' articolo 29, comma 2, del regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successivamente modificato con decreto del Presidente della Regione 21 aprile 2005, n. 0110/Pres.;

VISTO l'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale (di seguito denominato Accordo), reso esecutivo in data 23 marzo 2005, mediante intesa nella Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 2 - nonies, della legge 26 maggio 2004, n. 138;

CONSIDERATO che la norma transitoria n. 2 dell'Accordo stabilisce che: "Nell'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente Accordo, per l'attribuzione degli incarichi dichiarati vacanti o carenti, si utilizza la graduatoria redatta ai sensi del D.P.R. n. 270/2000 ed i criteri di assegnazione previsti dal presente Accordo."

VISTI i commi 2, 4 e 9 dell'articolo 63 dell'Accordo concernente "Attribuzione degli incarichi di continuità assistenziale", in base ai quali:

• possono concorrere al conferimento degli incarichi vacanti, resi pubblici mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione:

a) i medici titolari di incarico a tempo indeterminato per la continuità assistenziale, che rientrino in una delle fattispecie previste dal comma 2, che hanno fatto domanda di trasferimento;

b) i medici inclusi nella graduatoria regionale per l'anno 2006;

• al fine del conferimento di tali incarichi, i medici indicati sub b), vanno graduati nell'ordine risultante dai seguenti criteri:

– attribuzione del punteggio riportato nella graduatoria regionale unica per titoli, predisposta a livello regionale;

– attribuzione di 10 punti a coloro che, nell'ambito dell'Azienda nella quale è vacante l'incarico, per il quale concorrono, abbiano la residenza fin da due anni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale (31 gennaio 2005) e che tale requisito abbiano mantenuto fino all'attribuzione dell'incarico;

– attribuzione di 10 punti ai medici residenti, nell'ambito della Regione, da almeno due anni antecedenti la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale (31 gennaio 2005) e che tale requisito abbiano mantenuto fino all'attribuzione dell'incarico;

• in caso di pari posizione in graduatoria i medici sono ulteriormente graduati nell'ordine della minore età, del voto di laurea e dell'anzianità di laurea;

ATTESO che, ai sensi del comma 7, dell'art. 16, dell'Accordo, "Titoli per la formazione delle graduatorie": "Per l'assegnazione a tempo indeterminato degli incarichi vacanti di assistenza primaria e di continuità assistenziale (..) le Regioni (..) riservano nel proprio ambito, sulla base di Accordi regionali:

a) una percentuale variabile dal 60% all'80% a favore dei medici in possesso dell'attestato di formazione in medicina generale di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 2, comma 2, del D. L.vo n. 256/1991 e delle norme corrispondenti di cui al D. L.vo n. 368/1999 e di cui al D. L.vo n. 277/2003;

b) una percentuale variabile dal 40% al 20% a favore dei medici in possesso di titolo equipollente in corrispondenza alla percentuale di cui alla lettera a)";

CONSTATATO che, non essendo ancora intervenuto sullo specifico argomento un'intesa in sede di negoziazione regionale, ai sensi della norma transitoria n. 5 dell'Accordo, si devono intendere applicabili le percentuali, previste dall'Accordo regionale del 30 ottobre 2002, attuativo dell'Accordo Collettivo Nazionale, reso esecutivo con D.P.R. n. 270/2000, nella misura del 67% a favore dei medici in possesso dell'attestato di formazione in medicina generale e del 33% a favore dei medici in possesso di titolo equipollente;

ATTESO che sul B.U.R. n. 35 dd. 30 agosto 2006 , sono stati pubblicati gli incarichi vacanti di medici di medicina generale per la continuità assistenziale - prima pubblicazione per l'anno 2006 - e che, entro il termine perentorio di 15 giorni, dall'anzidetta data, 4 medici hanno presentato domanda di assegnazione;

PRESO ATTO che tutte le domande sono accoglibili;

EVIDENZIATO che la graduatoria per l'assegnazione degli incarichi in parola, allegata al presente decreto comprende sia i medici in possesso dell'attestato di formazione specifica i cui nominativi vengono contraddistinti con un asterisco, sia i medici con titolo equipollente. La prima colonna della graduatoria riporta il numero progressivo dei medici in possesso di titolo equipollente all'attestato di formazione in medicina generale, la seconda colonna, il numero progressivo dei medici in possesso dell'attestato anzidetto;

DECRETA


decreto