Friuli-Legge 14/06 - articolo 8: Collegio sindacale

Articolo 8 - Collegio sindacale

(Legge Regionale del FVG n° 14, 10 agosto 2006)

1. Il collegio sindacale č nominato dal direttore generale e dura in carica tre anni. Č costituito da cinque membri di cui tre designati dalla Giunta regionale, che individua, altresė, il componente cui attribuire le funzioni di presidente, uno designato dal Ministero della salute e uno designato dalla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale di cui all'articolo 1 della legge regionale 8/2001.

2. Il collegio sindacale esercita le funzioni di cui all'articolo 3 della legge regionale 8/2001.

3. Ai componenti del collegio sindacale vengono corrisposti i compensi di cui all'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).


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