Friuli-Legge 14/06 - articolo 6: Consiglio di indirizzo e verifica

Articolo 6 - Consiglio di indirizzo e verifica

(Legge Regionale del FVG n° 14, 10 agosto 2006)

1. Il consiglio di indirizzo e verifica, di seguito denominato consiglio, è composto da cinque membri di cui tre designati dalla Giunta regionale, che individua, altresì, il componente cui attribuire le funzioni di presidente, uno designato dalla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale di cui all'articolo 1 della legge regionale 9 marzo 2001, n. 8 (Disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia di sanità e politiche sociali), e uno designato dal Ministro della salute. Il consiglio è nominato dal direttore generale e le sue modalità di funzionamento sono definite da un regolamento approvato dal consiglio medesimo.

2. I componenti, scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia programmatoria, organizzativa e gestionale, nonché di comprovata onorabilità e competenza scientifica e professionale, durano in carica da tre a cinque anni. Non possono far parte del consiglio né dipendenti dell'istituto né componenti della facoltà di medicina e chirurgia operanti presso l'istituto medesimo.

3. Al consiglio partecipano, senza diritto di voto, il direttore generale e il direttore scientifico.

4. Il consiglio indirizza l'attività dell'istituto e ne verifica la congruità con la programmazione strategica e gli obiettivi assistenziali e di ricerca. A tal fine formula pareri preventivi obbligatori sulle seguenti proposte di provvedimenti:

a) programma pluriennale e bilancio pluriennale di previsione;

b) programma annuale e bilancio preventivo;

c) rendiconto di attività annuale e bilancio consuntivo;

d) atto aziendale per l'organizzazione e il funzionamento dell'istituto;

e) costituzione o partecipazione a società, consorzi, altri enti e associazioni;

f) alienazione del patrimonio.

5. Il consiglio esprime i pareri di cui al comma 4 entro quindici giorni dal ricevimento delle proposte; in caso di silenzio i pareri si intendono positivi. I provvedimenti adottati in difformità dai pareri, unitamente a questi ultimi, vengono comunicati alla Regione per le valutazioni di competenza.

6. Ai componenti del consiglio è corrisposto un compenso lordo onnicomprensivo determinato dalla Giunta regionale.


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