(Legge Regionale del FVG n° 14, 10 agosto 2006)
1. Il direttore generale dura in carica da tre a cinque anni ed č nominato dal Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentito il Ministro della salute. La Regione provvede comunque alla nomina, anche in mancanza di riscontro, decorsi trenta giorni dalla comunicazione.
2. Il direttore generale č l'organo responsabile della gestione complessiva dell'istituto, di cui č il legale rappresentante.
3. Il direttore generale č coadiuvato, nell'esercizio delle proprie funzioni, dal direttore sanitario e dal direttore amministrativo.
4. Il direttore generale si rapporta con il direttore scientifico ai fini dell'integrazione dell'attivitā assistenziale e di formazione con l'attivitā di ricerca.
5. Il trattamento economico, lo stato giuridico e previdenziale, le modalitā e i requisiti richiesti per la nomina del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo, sono disciplinati dalle norme statali e regionali in vigore per le aziende sanitarie regionali.