Friuli-Legge 14/06 - articolo 3: Ruolo e funzioni degli Istituti

Articolo 3 - Ruolo e funzioni degli Istituti

(Legge Regionale del FVG n° 14, 10 agosto 2006)

1. Gli Istituti sono enti di diritto pubblico che svolgono attivitą assistenziale e di formazione con particolare orientamento all'attivitą di ricerca, sono parte integrante del Servizio sanitario regionale e fanno parte della rete ospedaliera regionale perseguendo l'integrazione organizzativa e funzionale, il raggiungimento di economie di scala e, per quanto riguarda l'istituto "Burlo Garofolo", anche l'integrazione logistica con l'Azienda ospedaliero - universitaria "Ospedali riuniti" di Trieste.

2. Gli obiettivi e le attivitą degli Istituti, in campo assistenziale, vengono definiti dal Piano sanitario e sociosanitario regionale tenendo conto degli indirizzi del Piano sanitario nazionale.

3. Gli Istituti perseguono finalitą di ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico e in quello dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari. Gli obiettivi e le attivitą degli Istituti, in tale campo, sono stabiliti nei piani e nei programmi nazionali e regionali.


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