(Legge Regionale del FVG n° 14, 10 agosto 2006)
1. Il riordino degli Istituti è finalizzato:
a) all'integrazione delle funzioni di ricerca nell'ambito del sistema di ricerca regionale, nazionale e internazionale;
b) all'integrazione delle funzioni assistenziali e, in particolare, di quelle ad alta qualificazione, nell'ambito del Servizio sanitario regionale;
c) all'integrazione delle funzioni di formazione nell'ambito del sistema formativo regionale;
d) alla separazione delle funzioni di indirizzo da quelle di gestione.