(Legge Regionale del FVG n° 14, 10 agosto 2006)
1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni statali e regionali in vigore per le aziende sanitarie regionali, le disposizioni di cui al decreto legislativo 288/2003, nonché i principi generali di cui all'atto di intesa adottato in data 1 luglio 2004 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, così come modificati dalla sentenza della Corte costituzionale 23 giugno 2005, n. 270.